Economia aziendale: il bilancio di esercizio
Il Bilancio di Esercizio è un mezzo molto importante per l’economia aziendale. Esso ha molteplici compiti all’interno dell’azienda: in primo luogo ne valuta la situazione patrimoniale. Inoltre indica lo stato economico e finanziario dell’azienda ed infine la sua capacità di investire e garantire occupazione.
Questa funzione aziendale è disciplinata dall’articolo 2423 del codice civile, che ne da anche una definizione specifica.
Definizione di Bilancio di Esercizio.
Ne segue la definizione del codice civile (art.2423 comma 1): “gli amministratori devono redigere il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.
Da questa definizione possiamo capire che:
- il Bilancio di Esercizio deve essere stilato dagli amministratori aziendali, ovvero coloro che rappresentano legalmente l’azienda;
- cosa deve contenere il Bilancio di Esercizio, cioè come abbiamo detto prima: lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa.
Sommario
Definizioni correlate.
- Stato patrimoniale: lo stato patrimoniale è l’insieme dei valori di beni e del capitale che l’azienda ha a disposizione. E’ un documento che include risorse e obbligazioni disponibili dall’azienda stessa.
- Conto economico: il conto economico è un documento contabile che mette in relazione i costi e i ricavi dell’azienda. Inoltre espone il risultato economico della gestione in un dato periodo temporale.
- Rendiconto Finanziario: il rendiconto finanziario è un documento riassuntivo circa i flussi economici di un dato periodo di tempo.
- Nota integrativa: la nota integrativa, come dice il termine stesso, ha il compito di integrare le informazioni dello stato patrimoniale e del conto economico. Ovvero immettere informazioni aggiuntive circa questi componenti del Bilancio di Esercizio.
Una volta capito cos’è il Bilancio di Esercizio ed averne definiti i termini ed i componenti andiamo a definirne gli scopi.
Obiettivi del Bilancio di Esercizio.
Il Bilancio di esercizio ha come fine principale quello di informare gli esterni riguardo allo stato aziendale. I principali interessati sono: clienti, fornitori, banche, soci, ecc. Inoltre esso sintetizza la passata gestione, ovvero ne riassume le azioni (ciò che è stato effettuato a livello finanziario), infine favorisce il confronto nel tempo.
Originariamente esso fu concepito come strumento per l’imprenditore o per l’azionista per far si che essi potessero monitorare lo stato economico dell’azienda e di conseguenza regolare i loro investimenti.
Successivamente divenne un documento fruibile da più soggetti, quali organi direzionali (per definire le condizioni economiche della gestione). Dai creditori e/o banche (per monitorare il capitale aziendale al fine di avere garanzie riguardo i prestiti effettuati).
Infine il Bilancio di Esercizio è il principale mezzo tramite il quale lo Stato applica i tributi sulla società. In altre parole è la base per la determinazione dell’imposta sul reddito dell’azienda che viene indicata sotto la voce IRES.
L’obiettivo più importante che è stato introdotto dall’Unione Europea è quello di agevolare il confronto dei bilanci tra varie imprese operanti in diversi Stati membri. Così facendo impedisce alle norme interne di complicarne la leggibilità.
Principi di redazione del Bilancio di Esercizio.
Per principi di redazione intendiamo i criteri, le procedure ed i metodi usati nel Bilancio di Esercizio. Essi si dividono in 2 categorie:
- generali: ovvero che riguardano il bilancio nel suo complesso;
- applicati: cioè riguardanti le singole voci o poste del bilancio.
Oltre a queste caratteristiche il comma 2 del codice civile dell’artico 2423 esplicita il fatto che il Bilancio di Esercizio deve essere redatto con chiarezza. Ovvero esso deve essere comprensibile da tutti, anche da chi non ha particolari conoscenze in merito alla contabilità. Inoltre le informazioni che deve contenere devono essere veritiere e corrette, in altre parole non deve dare false informazioni ai lettori e agli interessati.
Sempre l’articolo 2423-bis del codice civile indica i principi di redazione del Bilancio di Esercizio, ossia: il principio di prudenza (cioè inserimento in bilancio degli utili realmente conseguiti). Il principio di continuità aziendale (ovvero avere gli stessi criteri di valutazione) ed il principio di competenza (i costi e ricavi vanno attribuiti all’esercizio a cui si riferiscono economicamente).
Oggigiorno in base al tipo di azienda i principi possono variare secondo le normative europee che sono gli IAS (International Accounting Standard) o gli IFRS (International Financial Reporting Standard). Questi principi devono essere obbligatoriamente rispettati dalle società quotate in borsa, cioè che emettono titoli, obbligazioni, ecc. Dalle banche e dalle imprese di assicurazioni (queste ultime solo se sono quotate in borsa). Sono invece facoltativi per le altre società, salvo per coloro che redigono il bilancio in forma abbreviata che non possono redigere il Bilancio di Esercizio.
La legge prevede inoltre che laddove un’azienda decida di adottare i principi contabili internazionali in maniera facoltativa non possa revocarli, salvo circostanze eccezionali direttamente espresse nelle Note Integrative. In ogni caso la revoca non è immediata ma bisogna attendere l’esercizio successivo a quello in cui si è deliberata.
Procedura di formazione ed approvazione del Bilancio di Esercizio.
In ciò che precede abbiamo descritto cos’è il Bilancio di Esercizio, di cosa si compone e quali principi deve rispettare (in termine di principi Europei poiché sono quelli più “importanti”). Andiamo ora a vedere molto rapidamente come viene formato ed approvato un Bilancio di Esercizio.
Come abbiamo definito sopra alla formazione del Bilancio partecipano gli amministratori aziendali, ma anche il collegio sindacale e l’assemblea, ovvero i tre organi sociali più importanti.
La prima fase del procedimento è comunque compito degli amministratori i quali redigono il progetto di bilancio costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che non può essere delegata.
Il collegio sindacale ha come compito quello di predisporre una relazione riguardo i risultati dell’esercizio sociale e sull’attività di adempimento dei propri doveri. Verrà poi inviata all’assemblea, la quale giudicherà il resoconto del collegio.
Il progetto di bilancio, con relativi allegati (relazione dei sindacati e degli amministratori) deve essere depositato nella sede societaria durate i 15 giorni che precedono l’assemblea affinché sia visionato dai soci. Al termine di questi giorni l’assemblea viene convocata e i membri devono approvare o respingere il progetto di bilancio.
Una volta approvato il progetto di bilancio, nei successivi 30 giorni, esso (munito di tutti gli allegati specifici) deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.
