La legge 104 aiuta i ragazzi dislessici a studiare?

di Alternanza Scuola lavoro
DSA

La legge 104, emanata nel 1992, tutela tutti i minori affetti da una minorazione di natura fisica, psichica o sensoriale. Detta in parole povere, coloro che soffrono di disturbi o danni cerebrali oppure una deficienza fisica.

In particolare, la dislessia è un disturbo dell’apprendimento che causa una difficoltà nella decodifica del testo. Tale disturbo è considerato non grave, inoltre è relativo unicamente all’attività della lettura o di scrittura: gli affetti non presentano danni psichici di alcun genere.

Se vuoi approfondire i disturbi dell’attenzione, consulta la guida su Panoramica approfondita dei disturbi specifici dell’apprendimento.

La dislessia e le difficolt nello studio

 

COSA PREVEDE LA LEGGE?

La 104 prevede, a supporto dei tutelati, un insegnante di sostegno che svolga le funzioni di aiuto dello studente nell’apprendimento e nell’integrazione con gli altri elementi del gruppo classe, qualora il processo non avvenisse spontaneamente. Da un punto di vista formale, infatti, l’insegnante di sostegno non è assegnato all’alunno in questione ma alla classe.

L’handicap può essere inoltre diviso in grave:

  • quando esso impedisce l’autonomia della persona in relazione alla sua età;
  • non grave, quando ciò non avviene.

Se l’handicap viene riconosciuto come grave, la famiglia può richiedere dei permessi lavorativi retribuiti (due ore giornalieri per i primi tre anni di vita del bambino e tre giorni al mese fino ai 12).

 

 

Dislessia e studio

COME SI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE?

Per richiedere il certificato di disturbo dell’attenzione bisogna prima presentare al pediatra un certificato medico introduttivo in caso si notino difficoltà che non sono proprie dell’età del ragazzo, dopo di che presentare la domanda all’INPS, prenotare e presentarsi alla visita con il minore e la necessaria documentazione (certificati medici e carta d’identità).

 

104 O INDENNITÀ’ DI FREQUENZA?

Spesso capita di confondere la legge 104 con l’indennità di frequenza, un’altra legge che prevede un supporto economico (ad oggi poco meno di 300€ mensili) per le famiglie in cui è presente un minore portatore di handicap che lo necessitano (devono quindi avere un reddito inferiore ai 5000€ annui).

Tale confusione è dovuta soprattutto dall’unificazione introdotta da qualche anno delle procedure per ottenere l’idoneità alle due leggi: adesso si possono ottenere entrambe le certificazioni effettuando un’unica visita, in modo tale da agevolare le famiglie e il ragazzo.

Si possono avere contemporaneamente entrambe le certificazioni o una sola delle due.

 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO SI O NO?

Dislessia e studio

Partiamo dal presupposto che l’ottenimento della 104, sia pe ri DSA che per altre problematiche, non comporta alcun obbligo da parte dei genitori di informare la scuola.

Risulta essere quindi una scelta dei genitori e che non può essere preso alla leggera. É opportuno precisare che i ragazzi che soffrono di dsa e che si avvalgono della legge 104 non hanno necessariamente difficoltà scolastiche o un QI inferiore, quindi ogni caso va valutato nella sua unicità.

É importante, inoltre, tenere presente che l’insegnante di sostegno:

  • è assegnato alla classe e non al singolo bambino per favorirne anche l’inclusione, quindi non ha il compito di aiutare il bambino nello svolgimento dei compiti nè deve essere visto come tale;
  • non sempre le ore sono sufficienti rispetto i reali bisogni del bambino ed anche in questo caso ogni bambino DSA va valutato singolarmente;
  • delle volte la presenza di un insegnante di sostegno diviene fonte di imbarazzo o discriminazione da parte degli altri bambini, che potrebbero ritenere necessariamente il bambino come meno portato allo studio rispetto ad altri. 

Le famiglie del ragazzo dovrebbero dunque approfondire la condizione del figlio e la reale applicazione nella sua scuola della legge per capire se l’insegnante di sostegno sia necessario o se si rischi solamente di nuocere all’autostima del ragazzo.

 

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A cura di Carlo Rugiero.

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